Art. 28.
(consiglieri regionali).

      1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.
      2. I consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni o i voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.
      3. Prima di essere ammesso all'esercizio delle sue funzioni, ciascun consigliere regionale presta giuramento, anche nelle lingue minoritarie presenti nella regione e riconosciute ai sensi della legge statale.
      4. Il consiglio regionale provvede alla convalida dell'elezione dei consiglieri regionali ai sensi del regolamento interno.
      5. Ogni consigliere regionale ha potere di iniziativa legislativa, di interrogazione, di interpellanza e di mozione. Gli assessori regionali hanno l'obbligo di rispondere alle interpellanze e alle interrogazioni con le modalità e con i termini perentori stabiliti dal regolamento interno.
      6. Ogni consigliere regionale ha potere di iniziativa relativamente ai regolamenti regionali di competenza del consiglio regionale.
      7. Ogni consigliere regionale ha altresì diritto di accesso agli uffici della regione e diritto di ottenere dal presidente della giunta regionale, dalla giunta stessa e da tutti gli uffici della regione, degli enti, delle aziende, delle agenzie e degli organismi regionali da essa dipendenti, le informazioni necessarie e copia degli atti e dei documenti utili all'esercizio del mandato, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, ad esclusione dei casi espressamente previsti dalla legge.
      8. Ai consiglieri regionali è attribuita, con legge regionale, un'indennità di presenza per i giorni di seduta degli organi consiliari.